Art. 1

In vigore dal 25 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 19297, n. 2225 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università, degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Storia e critica del cinema". Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Psichiatria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 85. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-20;319#art-1

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