Art. 1

In vigore dal 15 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 4 febbraio 1949, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 120 del 21 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 4 febbraio 1949 e 1 aprile 1950, relativi agli operai ed agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 155. - VILLA -
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;434#art-1

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