Art. 1
In vigore dal 11 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1950, e relativa tabella, stipulato tra i Rappresentanti dei Proprietari Conduttori e dei Proprietari con Beni Affittati, componenti il Consiglio Generale dell'Associazione Agricoltori di Catanzaro, e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Catanzaro, in data 15 febbraio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Catanzaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 146. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;412#art-1