Art. 1
In vigore dal 11 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 21 gennaio 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, in rappresentanza del Sindacato Provinciale dei Proprietari ed Affittuari Conduttori, del Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, del Sindacato Provinciale della Mezzadria, del Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative Varie e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 21 gennaio 1957, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplini nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei con fronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dal le aziende agricole e forestali della provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 147. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;411#art-1