Art. 1
In vigore dal 11 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;
Visti, per la provincia di Belluno: il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1951, stipulato tra il Sindacato dei Proprietari ed affittuari Conduttori, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria ed il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; l'accordo collettivo 25 aprile 1954, stipulato tra l'Unione, Provinciale degli Agricoltori ed il Sindacato Interprovinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Belluno, in data 15 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno:
- il contratto integrativo collettivo 28 giugno 1951, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;
- l'accordo collettivo 25 aprile 1954, relativo agli impiegati di aziende agricole;
sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 118 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;410#art-1