Art. 1

In vigore dal 10 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1939, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria risiera, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Risieri e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Industria Alimentari - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Risieri e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949; per i lavoratori dipendenti dalle industrie alimentari, richiamato dal predetto contratto 1 ottobre 1959 ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 119 del 21 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori addetti all'industria risiera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesima richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 22 del contratto collettivo 12 marzo 1949, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento, economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del riso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 154. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;399#art-1

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