Art. 1

In vigore dal 9 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1956 per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle imprese liriche, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Impresari Lirici, con l'intervento dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione italiana Autonomia dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 10 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 129 del 25 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1956, relativo ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei scritturati dalle imprese liriche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle imprese liriche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 152. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;388#art-1

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