Art. 1
In vigore dal 9 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, chi delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per gli agenti di assicurazione in gestione libera stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;
Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951, per gli agenti operanti per le gestioni in economia, allegato al predetto accordo;
Vista la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza agenti stipulata tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;
Visti il testo delle condizioni particolari (la inserirsi nelle polizze vita emesse in applicazione della convenzione e la nota verbale all'art. 6 della convenzione per le casse di previdenza agenti, stipulata il 24 giugno 1953, allegati alla predetta convenzione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 del 7 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta
Articolo unico.
I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti di assicurazione in gestione libera, e la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di prevenienza, agenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo della convenzione aziendali, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate e agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti di assicurazione in gestione libera e di tutti gli agenti operanti per la gestione in economia.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961.
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 19651
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 137. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;387#art-1