Art. 1
In vigore dal 3 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti: il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visti, per le province di Alessandria e Asti: il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo ai dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e l'Associazione interprovinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo agli impiegati di Aziende Agricole e Forestali, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e l'Associazione Interprovinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Interprovinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le province di Alessandria e Asti;
il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo ai dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Alessandria, e Asti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 102. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;354#art-1