Art. 1

In vigore dal 27 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 361, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 361. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie ed in due sessioni distinte alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di: 1° gruppo: Embriologia, Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi toracici in esso contenuti; Anatomia, patologica del torace e degli organi toracici. 2° gruppo: Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici; Principi di anestesia e di rianimazione in chirurgia toracica. Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di: 1° gruppo: Patologia dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-circolatorio, del mediastino e degli organi in esso contenuti; Semeiotica dell'apparato respiratorio, del mediastino, dell'apparato cardio-vascolare; 2° gruppo: Terapia chirurgica. Tecnica operatoria. Dopo l'art. 361 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo sempre relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica: Art. 362. - Il numero massimo degli allievi da ammettere per ciascun anno di insegnamento è di dieci. Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo nella Clinica, in qualità di medico interno, per tutta la durata della Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-16;330#art-1

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