Art. 1

In vigore dal 25 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1200; 19 ottobre; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta; Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 265.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario: Ministero dell'interno Spese per l'assistenza pubblica: Cap. n. 98. - Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali...................... L. 200.000.000 Ministero del tesoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici di Presidenza: Cap. n. 60. - Spese riservate della Presi- denza del Consiglio dei Ministri............. " 50.000.000 Ministero degli affari esteri Spese generali: Cap. n. 34. - Spese di rappresentanza e di cerimoniale - Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalita estere, nonché di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale.......................... L. 15.000.000 ------------ L. 265.000.000 ------------ Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-16;195#art-1

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