Art. 1
In vigore dal 25 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1200; 19 ottobre;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta;
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 265.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:
Ministero dell'interno
Spese per l'assistenza pubblica:
Cap. n. 98. - Assegni a stabilimenti ed
Istituti diversi di assistenza, compresi
quelli a carattere fisso.
Sussidi di assistenza e contributi per
provvidenze eccezionali...................... L. 200.000.000
Ministero del tesoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Uffici di Presidenza:
Cap. n. 60. - Spese riservate della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri............. " 50.000.000
Ministero degli affari esteri
Spese generali:
Cap. n. 34. - Spese di rappresentanza e di
cerimoniale - Spese di ricevimento in Italia
di Capi di Stato e personalita estere, nonché
di comitive straniere che vengono in Italia
in visita ufficiale.......................... L. 15.000.000
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L. 265.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-16;195#art-1