Art. 1
In vigore dal 28 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste de L'Aquila in data 14 dicembre 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana, del territorio interessante i comuni de L'Aquila (parte), Barisciano (parte), Poggio Picenze, San Demetrio nè Vestini (parte), Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Castelvecchio Calvisio (parte), Carapelle Calvisio (parte), Ofena (parte), Capestrano, Caporciano, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, esteso per Ha. 34.7119, in provincia de L'Aquila, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Aterno e Tavo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 5210 in data 11 ottobre 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 162313 in data 20 dicembre 1960 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Articolo unico.
Il territorio dei comuni di Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Capestrano, Caporciano, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis e parte del territorio dei comuni de L'Aquila, Barisciano, San Demetrio nè Vestini, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Ofena, esteso per Ha. 34.719 e ricadente in provincia de L'Aquila, delimitato secondo la linea segnata nella corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Aterno e Tavo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1961
GRONCHI
RUMOR - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-13;462#art-1