Art. 1
In vigore dal 8 ago 1961
N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonché la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X Comando Militare Territoriale della Regione Militare Meridionale.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 14 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 153. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-11;610#art-1