Art. 1

In vigore dal 25 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1925, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall' della legge 17 agosto 1941, n. 957; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 18 ottobre 1960, n. 1198, che approva unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1960-61; Considerato che il fondo di riserva, per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È autorizzato il prelevamento di L. 650.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1960-61 e da iscriversi alla competenza del capitolo 45 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: "Compra dei sali, compresi i canoni, ecc.". Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1960-61. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 93. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-09;317#art-1

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