Art. 2
In vigore dal 17 mag 1961
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica otorinolaringoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-05;298#art-2