Art. 1
In vigore dal 21 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche per quanto concerne l'insegnamento di "Storia e politica coloniale";
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella IV, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di "Storia e politica coloniale" assume la denominazione di "Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".
La modifica, di cui al precedente comma, entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;107#art-1