Art. 1

In vigore dal 28 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1960, n. 12; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 22 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di biochimica applicata della Università di Messina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;333#art-1

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