Art. 2

In vigore dal 27 mag 1961
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 99. - VILLA
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