Art. 1
In vigore dal 5 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 sopracitata;
Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, modificato con proprio decreto in data 6 novembre 1960, n. 1603, con il quale è stato approvato lo statuto della, predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità il Monte dei Paschi di Siena;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come in appresso:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 750.000.000 (settecentocinquantamilioni) assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1961
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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