Art. 1
In vigore dal 21 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1074, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di "Storia romana a e "Lingua e letteratura polacca".
L'ordinamento della. Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è modificato con la seguente nuova denominazione: Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna.
L'art. 74 è sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti costitutivi della Scuola della Storia dell'arte medioevale e moderna:
1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia, e storia dell'arte romana;
3) Storia dell'arte medioevale e moderna;
4) Storia della musica;
5) Estetica.
Gli iscritti sono tenuti a sostenere, prima dell'esame di diploma:
a) un esame biennale di Storia dell'arte medioevale e moderna;
b) un esame annuale di Archeologia e storia dell'arte greca;
c) un esame annuale di Archeologia e storia dell'arte romana;
d) un esame annuale di Estetica Ognuno degli esami indicati alle lettere b), c), d) può essere sostituito con un esame di atti disciplina (previa approvazione del direttore della Scuola) qualora esso sia già stato superato dall'iscritto prima del conseguimento della, laurea.
Dopo l'art. 74 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia con il conseguente spostamento della, numerazione degli articoli successivi.
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN ARCHEOLOGIA
Art. 75. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento in Archeologia:
1) Archeologia, e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Storia dell'arte medioevale e moderna;
4) Estetica;
5) Antichita) greche e romane;
6) Topografia dell'Italia antica;
7) Archeologia delle province romane;
8) Etruscologia ed archeologia italica;
9) Archeologia, cristiana;
10) Paletnologia;
11) Numismatica;
12) Epigrafia greca;
13) Epigrafia latina;
14) Egittologia;
15) Archeologia orientale;
16) Storia orientale antica;
17) Indologia;
18) Filologia iranica;
19) Storia dell'arte islamica;
20) Storia e stili dell'architettura.
Insegnamenti aggiuntivi:
1) Tecnica dello scavo;
2) Restauro delle opere d'arte e Museografia;
3) Elementi di disegno e di rilievo;
4) Restauro dei monumenti;
5) Storia greca;
6) Storia romana.
Di tali insegnamenti quelli ai numeri 3 e 4 solo per gli iscritti provenienti dalla Facoltà di lettere, quelli ai numeri 5 e 6 solo per i provenienti dalla Facoltà di architettura.
La Scuola di perfezionamento comprende tre indirizzi:
1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) Archeologia italica;
3) Archeologia orientale.
Indirizzo di Archeologia e storia dell'arte greca e romana:
Insegnamenti fondamentali:
i) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Storia e stile dell'architettura;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Estetica.
Insegnamenti complementari:
1) Antichità, greche e romane;
2) Etruscologia e archeologia italica;
3) Topografia dell'Italia antica;
4) Archeologia delle province romane;
5) Numismatica;
6) Egittologia;
7) Archeologia orientale;
5) Epigrafia greca;
9) Epigrafia latina.
Indirizzo di Archeologia italica:
Insegnamenti fondamentali:
1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Paletnologia;
4) Topografia dell'Italia antica;
5) Etruscologia ed archeologia italica.
Insegnamenti complementari:
1) Archeologia cristiana;
2) Storia e stili dell'architettura;
3) Antichità greche e romane;
4) Numismatica;
5) Epigrafia greca;
6) Epigrafia latina;
7) Archeologia delle province romane;
8) Storia dell'arte medioevale e moderna.
Indirizzo di Archeologia orientale:
Insegnamenti fondamentali:
1) Archeologia orientale;
2) Archeologia e storia dell'arte greca;
3) Storia, orientale antica;
4) Indologia;
5) Storia dell'arte islamica.
Insegnamenti complementari:
1) Filologia iranica;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Archeologia delle province romane;
4) Numismatica;
5) Egittologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Epigrafia greca.
Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia, possono scegliere uno dei tre indirizzi previsti. Debbono sostenere sette esami per ciascun indirizzo, di cui cinque fondamentali e due complementari a scelta. Debbono altresì seguire i corsi degli insegnamenti aggiuntivi, sui quali sosterranno un colloquio prima dell'esame fondamentale di archeologia dell'indirizzo prescelto.
Gli iscritti dovranno sottoporre entro il 31 gennaio del primo anno di corso, all'approvazione del direttore della Scuola, il programma, degli esami che intendono superare, con la facoltà di scegliere due insegnamenti complementari da quelli dell'indirizzo prescelto.
Art. 77 (già 76) è sostituito dal seguente:
Ai diplomi di perfezionamento in Filologia classica; in Filologia moderna, in Discipline storiche e geografiche e in Storia dell'arte possono aspirare i laureati in Lettere o in Filosofia della Facoltà di lettere e filosofia; al diploma di perfezionamento in Archeologia i laureati in Lettere o in Filosofia della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di architettura provvisti di diploma di maturità classica; al diploma di perfezionamento in Filosofia e Pedagogia i laureati in Filosofia o in Lettere della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 78 (già 77). - Al secondo comma sono aggiunte le seguenti parole:
"salvo quanto diversamente disposto per le Scuole di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna e in archeologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-16;178#art-1