Art. 1

In vigore dal 16 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Sociologia. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Letteratura anglo-americana. Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facoltà o Istituti superiori. Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia e storia dell'arte antica. Gli insegnamenti complementari sono: Paleografia e diplomatica; Storia medioevale e moderna; Estetica; Archeologia cristiana; Storia dell'arte bizantina; Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica; Storia dell'architettura; Storia dello spettacolo. Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono: a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola; b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima; c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea. Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-07;162#art-1

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