Art. 1
In vigore dal 16 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Sociologia.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Letteratura anglo-americana.
Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.
Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna
Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facoltà o Istituti superiori.
Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia e storia dell'arte antica.
Gli insegnamenti complementari sono:
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale e moderna;
Estetica;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte bizantina;
Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica;
Storia dell'architettura;
Storia dello spettacolo.
Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:
a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;
b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;
c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea.
Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1261
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-07;162#art-1