Art. 2

In vigore dal 10 ott 1962
Il contributo annuo a carico dello Stato - corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento della Scuola d'arte di cui all' - è stabilito in L. 26.775.000 (ventiseimilionisettecentosettantacinquemila). La spesa graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-30;1859#art-2

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