Art. 3
In vigore dal 9 ott 1962
È fatto obbligo al comune di Corato di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonché alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-30;1856#art-3