Art. 1
In vigore dal 25 mar 1961
N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare dall'Opera nazionale per i combattenti, per il prezzo di L. 7500, come da scrittura privata (compromesso di vendita) intervenuta tra le parti in data 21 dicembre 1959 e registrata il 29 dicembre stesso anno presso l'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma, n. 23493/1 Mod. II Vol. 678, un appezzamento di terreno, della estensione di mq. 500, sito in Pomezia (Roma) e destinato alla costruzione di un edificio da adibire a sede della locale sezione dell'Associazione stessa.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 97. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;73#art-1