Art. 1
In vigore dal 16 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, e relativa tabella, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana; la Confederazione Cooperativa italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, il Sindacato Nazionale Agenti Propagandisti in Specialità Medicinali, con la assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Confederazione Cooperativa italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 17 luglio 1957 per la relazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali di cui al predetto accordo 20 giugno 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 64, dell'11 aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché l'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 32. - VILLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 127 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;145#art-1