Art. 1

In vigore dal 9 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Vista la legge 14 luglio 1959, n 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959, e relative tabelle, per i lavoratori di aziende vinicole pure ed acetiere, stipulato tra la Federazione italiana, Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini Liquori ed Affini e la Federazione Nazionale Lavoratori della Alimentazione; Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionale per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 77 del 3 maggio 1960, degli atti sopra, indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 29 gennaio 1959 relativo ai lavoratori addetti alle aziende vinicole pure ed acetiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di vini puri ed aceti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 33 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;144#art-1

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