Art. 1
In vigore dal 5 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia ed il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Centenario dell'Unità d'Italia nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 57. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;112#art-1