Art. 1

In vigore dal 3 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 febbraio e 12 marzo 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle centrali del latte ed ai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, stipulato tra l'Associazione Nazionale Centrali del Latte d'Italia e la Federazione italiana lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; al quale ha aderito, in data 29 settembre 1959, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visto il regolamento della Commissione Paritetica e del Collegio Tecnico, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 del 28 gennaio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 febbraio e 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori addetti alle centrali del latte ed ai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 11. - VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 29 giugno 1963, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;105#art-1

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