Art. 1
In vigore dal 9 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Albaredo Arnaboldi in data 13 marzo 1953, n. 12, e del Consiglio comunale di Belgioioso in data 20 giugno 1953, n. 26, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Pavia in data 24 marzo 1958, n. 777, ed in data 12 gennaio 1960, n. 13378/59, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 ottobre 1960, n. 1890;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Albaredo Arnaboldi e di Belgioioso, in provincia di Pavia, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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