Art. 1
In vigore dal 17 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Olbia (provincia di Sassari), nonché ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-30;1763#art-1