Art. 1

In vigore dal 17 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1961 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in cinquemila unità. Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1961 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in trentamila unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-30;1762#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo