Art. 1

In vigore dal 29 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 31 dicembre 1952, con la quale il Consorzio sesto circondario "Canale di Cento" con sede in Cento (Ferrara) ha chiesto la classifica del proprio territorio fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Ritenuto che il territorio stesso si estende per ettari 9164 nel versante sud-occidentale della provincia di Ferrara, nel quale è urgente adeguare il regime idraulico esistente al complesso delle sistemazioni attuate nel Ferrarese, con particolare riflesso ai lavori di costruzione del canale Emiliano-Romagnolo, cui il Consorzio "Canale di Cento" è direttamente interessato; Che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Visto il parere n. 2 espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura nell'adunanza generale del 26 ottobre 1960; Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici Decreta: Il territorio del Consorzio sesto circondario "Canale di Cento" in provincia di Ferrara, della estensione di ettari 9164, delimitato da nord ad ovest e da sud ad est rispettivamente dai comprensori di bonifica del Cavo Tassone di Ferrara, del Cavamento Palata, della Renana di Bologna e del terzo circondario di Ferrara, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia, che munita del "visto" del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960 GRONCHI RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1901#art-1

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