Art. 1
In vigore dal 23 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
L'art. 26 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente:
"La validità delle tessere è di cinque anni dal giorno dell'emissione. Le tessere scadute possono essere rinnovate, per una sola volta, da qualunque ufficio che sia autorizzato ad emetterne.
La tassa per il rinnovo è eguale a quella stabilita per la prima emissione ed anche le modalità sono le stesse, fatta eccezione per quanto riguarda l'accertamento della identità del titolare, la quale si intende comprovata senza altre formalità quando la firma risultante dal documento scaduto sia uguale a quella che è dal richiedente apposta sul nuovo e quando la fotografia esistente sul documento scaduto riproduca l'immagine del richiedente medesimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO - SEGNI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1863#art-1