Art. 1
In vigore dal 14 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifica alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 luglio 1957, per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto, spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali Ausiliarie dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;
Visto lo statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, allegato al predetto contratto;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1957, per il regolamento di attuazione della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale italiana del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali Ausiliarie dei Servizi e Similari del Pubblico Interesse;
Visto il regolamento del Fondi di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali di trasporto e spedizione, allegato al predetto contratto;
Visto il contratto collettivo nazionale 10 dicembre 1957, per il regolamento del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale italiana del Commercio la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali Ausiliarie dei Servizi e Similari di Pubblico interesse;
Visto il Regolamento del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati depositati presso il Ministero del lavori e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1 luglio 1957, 10 agosto 1957 e 1 dicembre 1957, relativi all'attuazione della previdenza integrativa T..P.S. e dell'assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate dello statuto e dei regolamenti indicati nel preambolo.
Il trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria così stabilito è inderogabile nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali e di trasporto per i quali trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
Visto, Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961.
Atti del Governo registro n. 134, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1844#art-1