Art. 1
In vigore dal 14 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per le attività per le quali e stato stipulato l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Le norme previdenziali e assistenziali così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 85. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1843#art-1