Art. 1

In vigore dal 14 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 114 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo economico 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo collettivo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, stipulato tra, la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 58 del 3 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo economico 13 ottobre 1955, relativo alla modifica dell'accordo del 30 giugno 1938, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo economico anzidetto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1842#art-1

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