Art. 2
In vigore dal 2 feb 1961
Il presente decreto entrerà in vige giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - PELLA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 14 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1700#art-2