Art. 2
In vigore dal 31 dic 1960
Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà progressivamente modificata secondo gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1584#art-2