Art. 1
In vigore dal 15 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 16 del Codice civile;
Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 787, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società "Dante Alighieri", eretta in ente morale con regio decreto 18 luglio 1893, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1949, n. 988, recante modifiche allo statuto predetto;
Viste le deliberazioni in data 28 settembre 1959 ed 11 ottobre 1960 adottate dal 54° e 55° Congresso della Società "Dante Alighieri" svoltisi, rispettivamente, a Mantova ed a Siracusa, con cui vengono apportate ulteriori modificazioni allo statuto in vigore;
Visti gli atti di istruttoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Sono approvate le modificazioni dello statuto della Società "Dante Alighieri", con sede in Roma, deliberate dal 54° e 55° Congresso dell'associazione.
Il nuovo testo di statuto, composto di 17 articoli, sarà allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 89. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-16;1892#art-1