Art. 1
In vigore dal 25 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
È approvato il regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici ed assistenti di polizia e le modalità per il suo uso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1875#art-1