Art. 1

In vigore dal 1 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri. Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. La tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 gennaio 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 129. - VILLA
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