Art. 1
In vigore dal 1 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 gennaio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 129. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-15;1545#art-1