Art. 1
In vigore dal 5 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1963, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora (provincia di Roma);
Visto il voto 15 aprile 1960, n. 724, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Rocca Priora e Rocca di Papa (provincia di Roma).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-07;1886#art-1