Art. 1

In vigore dal 5 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, numero 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 29 febbraio 1960, con la quale il Sindaco di Roma, in base alla deliberazione consiliare n. 379 del 24 febbraio 1959, approvata dal Ministro per l'interno con nota n. 16171 dell'8 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante ai piani particolareggiati di esecuzione numeri 82, 83 e 141 della zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore approvati con regi decreti 12 ottobre 1939, 28 luglio 1939 e con decreti presidenziali 27 dicembre 1953, e piano particolareggiato di esecuzione della zona, stralciata dal piano particolareggiato 141-bis approvato con decreto presidenziale del 30 dicembre 1956; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Pelati Fausto e Cooperativa "Flamca" alle quali il Comune ha controdedotto; Considerato che con il decreto presidenziale 30 dicembre 1956, con il quale venne approvato il piano particolareggiato 141-bis fu consentito, in accoglimento di alcune opposizioni, lo spostamento della nuova strada di piano regolatore fra via Odescalchi e la circonvallazione Ostiense; Che, in conseguenza di quanto sopra, con il citato decreto presidenziale venne stralciata dall'approvazione la zona investita dal detto spostamento e ciò perché il Comune potesse studiare la nuova soluzione e riproporla nelle forme di legge; Considerato che il progetto di variante, ora presentato, prevede una nuova soluzione nell'ambito della zona a suo tempo stralciata comprendente lo spostamento del suddetto tracciato stradale; Che detto progetto prevede inoltre: a) la riduzione da m. 20 a m. 16 della sezione stradale di una nuova via di piano regolatore normale alla via Cristoforo Colombo, per rispettare l'allineamento su cui è sorto il fabbricato della Cooperativa Montecitorio; b) qualche lieve ritocco degli allineamenti stradali in corrispondenza di una piazzetta a nord per riportare gli allineamenti stessi all'effettivo stato di fatto; c) l'ampliamento della zona destinata a chiesa parrocchiale, essendo risultata insufficiente quella precedentemente prevista, con conseguente modifica della rete stradale adiacente; d) il cambiamento di destinazione a zona alternativamente a campi da giuoco e campi sportivi della larga fascia di parco pubblico compresa tra la via Ardeatina e vicolo dei Ruderi, e nuova via di piano regolatore; Considerato che la variante di che trattasi con la quale il comune di Roma ha inteso dare un più compiuto assetto alla zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore, appare ammissibile; Considerato che per quanto riguarda le opposizioni 1 e 2, che le stesse non danno luogo a provvedere in quanto le proprietà dei ricorrenti, ricadono fuori del perimetro della variante; Considerato che per l'attuazione della variante di che trattasi si ritiene congruo il termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto; Visto il voto n. 721 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 17 marzo 1960; Visto il decreto interministeriale dell'11 agosto 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario riguardante la variante suddetta; Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Con non luogo a provvedere in merito alle opposizioni Pelati Fausto e Cooperativa "Flamca". È approvata la variante ai piani particolareggiati di esecuzione numeri 82, 83 e 141 della zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore. Il progetto di che trattasi sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in un elenco delle proprietà interessate, in una relazione tecnica. Per l'attuazione della variante è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto della cui esecuzione è incaricato il Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 49. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-07;1885#art-1

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