Art. 1

In vigore dal 15 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058, col quale vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1960, n. 542, della Camera di commercio, industria, e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Alle Società che, a decorrere dal 1 gennaio 1961, chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1658: a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%. Nei casi suindicati è sempre dovuto il diritto fisso di lire 100, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Repubblica ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-07;1747#art-1

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