Art. 1

In vigore dal 28 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959, per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e ai macchina e per i lavoratori da esse dipendenti, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: il chiarimento a verbale all'art. 8, titolo II del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959; il chiarimento a verbale all'art. 16 "Interruzioni di lavoro", titolo II del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959: il chiarimento all'art. 27, titolo IV del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959; l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, relativi alla gratifica natalizia e 13ª mensilità: l'accordo sui criteri per la corresponsione della gratifica natalizia; l'accordo nazionale preliminare al contratto collettivo di lavoro 13 ottobre 1946; l'accordo aziendale per l'orario di lavoro degli addetti alla fabbricazione delle lastre grezze: il verbale d'accordo sul riposo intermedio del personale femminile e minorile; gli articoli 31, titolo II e 78, titolo IV, del contratto nazionale collettivo di lavoro 13 ottobre 1946, sugli indumenti di lavoro e relativo concordato 10 maggio 1947 per l'applicazione delle norme di detti articoli; la dichiarazione delle parti sulla situazione dell'orario di lavoro della vetreria Rinaldi; la dichiarazione delle parti sull'osservanza dell'orario di lavoro in atto presso la Cristalleria Murano; la dichiarazione delle parti sui lavori preparatori svolti dal garzoname del settore del vetro bianco a soffio e a pressa; la precisazione concernente la misura della percentuale di gratifica natalizia da computare nella indennità di licenziamento; allegati al predetto contratto; Visto il concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959, da valere per le aziende che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto predetto; Viste le norme varie aggiuntive al concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, al medesimo allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 4 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959 ed il concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, relativi alle aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e che effettuano lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato e per i lavoratori da esse dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del concordato anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e che effettuano lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 105. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1810#art-1

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