Art. 1
In vigore dal 22 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, stipulato tra la Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo nazionale 8 febbraio 1952 per la rivalutazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di panificazione, stipulato tra la Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana. Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana LAvoratori Industria Alimentare al quale La aderito, in data 23 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Visto l'accordo nazionale 16 marzo 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoranti panettieri, stipulato tra i Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria. Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 22, maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Visto l'accordo nazionale 7 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennità di contingenza ai lavoranti panettieri, stipulato dalle medesime associazioni sindacali di cui all'accordo che precede al quale ha aderito in data 23 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 821 del 5 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, l'accordo - nazionale 8 febbraio 1952 per la rivalutazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di panificazione e gli accordi nazionali 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennità di contingenza ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 84. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1798#art-1