Art. 1

In vigore dal 22 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1949 per gli operai addetti a laboratori o aziende argentiere, stipulato tra la Federazione Nazionale Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai ed Affini d'Italia e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 31 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; Viste: la classificazione degli operai; la regolamentazione per l'apprendistato, e relative tabelle; allegate al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 78 del 3 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1949, relativo agli operai addetti a laboratori o aziende argentiere sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, concernenti la classificazione degli operai e la regolamentazione dell'apprendistato, indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dai laboratori o dalle imprese argentiere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 83. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1797#art-1

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