Art. 1

In vigore dal 22 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 23 luglio 1959, e relative tabelle, per il personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti il servizio noleggio auto da rimessa e posteggio, stipulati tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione italiana Autoferrotranvieri ed Internavigatori, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico, con l'assistenza della Confederazione Generale Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione Nazionale Lavoratori ed Ausiliari del Traffico, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Viste le retribuzioni minime degli apprendisti delle officine riparazioni e delle autorimesse, allegate al contratto sopra ricordato relativo al personale non impiegatizio; Visto il regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al contratto sopra citato relativo al personale impiegatizio; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 65 dell'11 aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 23 luglio 1959, relativi al personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da aziende esercenti il servizio noleggio auto da rimessa e posteggio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dai contratti che precedono ed agli stessi allegate, sulle retribuzioni minime degli apprendisti e del regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il servizio noleggio auto da rimessa e posteggio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 89. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1796#art-1

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