Art. 1
In vigore dal 18 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettive nazionale di lavoro 10 dicembre 1954 per gli operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini, stipulato tra la Federazione italiana Industriali del Cappello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento - CISNAL;
Visto l'accordo 20 dicembre 1954, e relative tabelle, per la determinazione delle nuove retribuzioni minime contrattuali unificate, a valere per gli operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini, con decorrenza dal 10 dicembre 1954, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione degli appositi Bollettini, n. 51 dell'11 marzo 1960 e n. 107 del 15 settembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 dicembre 1954 per gli operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie ai fini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle trecce, dei cappelli di materia prima da intrecci e materie affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 90. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1780#art-1