Art. 1
In vigore dal 18 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visti, per la provincia di Potenza:
- il contratto provinciale 4 dicembre 1957, relative ai prestatori d'opera addetti ai lavori di raccolta dell'uva, delle olive e delle castagne, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.), la Confederterra Provinciale (C.G.I.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);
- l'accordo 12 ottobre 1958, relativo all'aggiornamento salariale per i braccianti agricoli giornalieri addetti alla raccolta dell'uva, delle olive e delle castagne stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale (C.G.I.L.);
- l'accordo 15 luglio 1959 per l'unificazione della decorrenza dei contratti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e l'Associazione Autonoma Contadini, la Confederterra Provinciale (C.G.I.L.), l'Unione Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.).
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 del 28 gennaio 1960 dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto e gli accordi collettivi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta dell'uva, delle olive e delle castagne della provincia di Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n 133, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1778#art-1